Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale del Braille» che si celebra il 21 febbraio di ogni anno, al fine di sensibilizzazione l'opinione pubblica nei confronti dei soggetti non vedenti.
      2. La ricorrenza di cui al comma 1 del presente articolo è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.